Sono pubblicate in questa pagina le tabelle per la liquidazione del danno biologico adottate presso il Tribunale di Milano e aggiornate al 1° gennaio 2006.
L’indice di rivalutazione applicato agli importi è pari al 1,937%.
Con il medesimo indice sono stati aggiornati anche i seguenti importi:
- danno biologico temporaneo assoluto: da € 65,00 ad € 66,26 pro die;
- danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto. A tal fine si riporta il paragrafo aggiornato 2.1. Morte di familiare dei Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale approvati dall’Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nel dicembre 2004:
“2.1 Morte di familiare
Si è rilevato che la misura del risarcimento prevista dalle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, pur facendo riferimento al danno ”morale”, dunque apparentemente al mero aspetto del “danno da sofferenza contingente”, tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell’ambito dell’unitario danno non patrimoniale, diverso dal biologico.
L’Osservatorio propone di disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente nella liquidazione il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).
A tal fine l’Osservatorio propone come indicazione di massima un’ampia forbice, che sembra idonea, da un lato, a consentire al giudice una maggiore elasticità, dall’altro a non comprimere in non auspicabili automatismi il dovere della motivazione.
La proposta liquidatoria è la seguente:
1. danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte di un figlio:
da € 101.937,00 = a € 203.874,00;
2. danno non patrimoniale a favore del figlio per morte di un genitore:
da € 101.937,00 = a € 203.874,00;
3. danno non patrimoniale a favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto:
da € 101.937,00 = a € 203.874,00;
4. danno non patrimoniale a favore del fratello per morte di un fratello:
da € 20.387,40 = a € 122.324,40”.
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