DECRETO MINISTERIALE GIUSTIZIA N. 217/2023 DEL 29.12.2023, PRECISAZIONI DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE SU NOTIFICHE PER VIA TELEMATICA ESEGUITE DAGLI AVVOCATI

15 gennaio 2024, News

Il Consiglio dell’Ordine per il tramite della Commissione Processo Telematico ha elaborato le seguenti precisazioni in materia di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.
Il Decreto Ministeriale Giustizia n. 217/2023 del 29.12.2023, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44, nella formulazione attualmente in vigore, all’art. 4 prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso sia abrogato l’art. 18 del DM 44/2011 rubricato ‘Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”.
Tale norma dettava le disposizioni tecniche per la notifica in proprio degli avvocati degli atti civili e stragiudiziali tramite PEC e le specifiche tecniche relative alla procura alle liti allegata informaticamente in calce all'atto notificato.
In particolare, il comma 5 dell’art. 18, prevedeva che “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato, allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”.
La citata abrogazione pare essere stata frutto di un errore materiale e sono già state fornite raccomandazioni dal Ministero della Giustizia e verrà promulgato al più presto un correttivo che ponga rimedio, reintroducendo la disposizione normativa e - se possibile – migliorandone la formulazione.
Ad ogni modo, si rassicurano i Colleghi sul fatto che tale abrogazione non può comportare il venir meno del potere dell’avvocato di notificare in proprio telematicamente tramite PEC, prevista espressamente dall’art.3 bis della L. 53/1994, norma primaria tuttora in vigore.
Il potere notificatorio dell’avvocato sorge dall’art. 137 c.p.c. e dall’art. 3 bis L 53/1994 (con riferimento alle notifiche a mezzo PEC) e non è stato compromesso dall’abrogazione dell’art. 18 DM 44/2011.
Parimenti, in merito al fatto che la procura inserita nella busta telematica possa essere considerata validamente posta in calce all’atto da notificare ai sensi dell’art. 83, co. 3, c.p.c. si consideri che la norma del codice di procedura già prevede: “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.”
Riguardo al richiamo al decreto ministeriale che disciplina le regole tecniche affinché abbia applicazione la norma di cui all’art. 83, co. 3, c.p.c. si rammenti che gli artt. 2 e 20 e agli artt. 11, 12, 13, 14 dello stesso DM 44/2011, non abrogati, già disciplinano la busta telematica e la posta elettronica certificata quali strumenti informatici idonei allo scopo.
Pertanto, si ritiene che, sulla base del 137 cpc (come modificato dalla Riforma Cartabia) in combinato disposto con l’art. 196 undecies, commi 2 e 3, disp. att. c.p.c. in merito all’attestazione di conformità delle copie informatiche degli atti, e con l’art. 83 cpc congiuntamente agli articoli definitori e alle disposizioni di principio contenute nl Dm 44/2011, la procura possa ancora dirsi validamente posta in calco all’atto se inserita nella busta della notifica telematica unitamente all’atto medesimo.
Tuttavia, si auspica un intervento urgente del Ministero che ponga al riparo la classe forense da possibili problemi applicativi e interpretazioni strumentali.