LA MEDIAZIONE È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ NEL CONTENZIOSO CAUSATO DALL'EMERGENZA COVID-19

26 luglio 2020, News

La Legge n. 70 del 25 giugno 2020, Pubblicata in G.U. il 29 giugno 2020 n.162, prevede una nuova ipotesi di mediazione c. d. "obbligatoria" introducendo il comma 6-ter all'art. 3 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda".

La mediazione offre l'opportunità di una soluzione in grado di conciliare la necessaria tutela dei diritti con l'opportuna solidarietà emergenziale.

L'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano è pronto a operare anche in questi casi con la consueta competenza e professionalità.

Si precisa che l'Organismo applica anche alle procedure in materia volontaria la tabella delle spese di mediazione ridotta prevista per le procedure di cui all'art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D. Lgs. 28/2010 ("obbligatorie") e non applica le maggiorazioni previste dall'art. 16 comma 2 e 4 del D.M. 180/2010 (come modificato dal D.M. 139/2014).