NOVITÀ PER GLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE IN MATERIA DI FAMIGLIA: TRASMISSIONE VIA PEC AL CONSIGLIO DELL’ORDINE
L’articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti) del decreto-legge 132/2014, come modificato dal d.lgs. 149/2022, prevede al comma 3-ter che l’accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, sia trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
Il Consiglio dell’Ordine cura la conservazione degli accordi ricevuti in apposito archivio e, se richiesto, rilascia copia autentica dell’accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto.
La trasmissione degli accordi deve essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata deposito.negoziazioni@cert.ordineavvocatimilano.it.
Gestionale CNF per trasmissione della copia degli accordi a fini statistici
Si segnala che permane in ogni caso l’obbligo (diverso e distinto dal precedente) di trasmissione della copia degli accordi di negoziazione (relativi a qualunque materia) previsto, ai fini della raccolta dei dati, dall’art. 11 del d.l. 132/2014. In questo caso la trasmissione della copia degli accordi deve essere effettuata esclusivamente attraverso il gestionale online realizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Istruzioni gestionale