NOVITÀ PER LE NOTIFICHE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

29 luglio 2020, News

L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA (indicepa.gov.it/) torna a essere riferimento per le notifiche via PEC, per effetto di una delle misure introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo.

L’articolo 28 «Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale» del d.l. 76/2020 interviene sulla disciplina riguardante le notifiche dirette alla pubblica amministrazione (con la modifica dell’art. 16-ter, c. 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), prevedendo che «in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 (Registro PEC delle PA per comunicazioni e notificazioni gestito dal Ministero della Giustizia – pst.giustizia.it/) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

È stato altresì precisato che:

  1. in presenza nell’Indice PA di più domicili digitali per la stessa amministrazione pubblica, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria;
  2. nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’Indice PA, per detti organi o articolazioni».

Per quanto riguarda il Registro PEC delle PA per comunicazioni e notificazioni formato dal Ministero della Giustizia (va rammentato che esso è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati), il Decreto Semplificazioni ha previsto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di indicare anche gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

Inoltre, per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare al Registro PEC delle PA ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Mentre le disposizioni riguardanti l’Indice PA sono immediatamente applicabili, quelle relative al Registro ministeriale delle PEC delle PA richiedono l’adozione di un provvedimento attuativo del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

In allegato le tabelle di confronto delle norme modificate dall'articolo 28 (notifiche PA) del d.l. Semplificazioni.

Allegati