DOCUMENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

DOCUMENTI UFFICIALI Ordine degli Avvocati di Milano

Delibera relativa all'esonero formazione per maternità del 1 febbraio 2018
 

Delibera relativa alle specializzazioni del 5 ottobre 2017


Delibera relativa all'iscrizione agli eventi formativi del 22 giugno 2017
 

Comunicazione dell'Ordine 16 gennaio 2017 - Formazione continua: proroga termini al 31 marzo 2017
 

Precisazioni in merito alla Comunicazione del 14 luglio 2016
1. La segreteria dell’Ordine degli avvocati sta ricevendo molte richieste di chiarimenti dai colleghi, in riferimento alla comunicazione del presidente sulla formazione continua, con la allegata circolare del 13 luglio 2016.

2. L’Ordine ricorda che l’obbligo deontologico della formazione continua esiste fin dal 2008, ed è poi stato introdotto a livello legislativo con l’articolo 11 della legge professionale 247/2012. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare, così come stabilito anche dal Codice deontologico forense (articoli 15 e 70.6), richiamato dall’articolo 3 della stessa legge professionale.

3. Più recentemente il d.m. Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 (in vigore dal 22/4/2016) ha inserito la formazione continua tra i requisiti che attestano il carattere «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» dell’attività professionale, prevedendo il più severo effetto della cancellazione dall’albo in caso di assenza anche di uno dei requisiti. Tale norma avrà la sua prima applicazione in occasione della revisione degli albi prevista nel 2019.

4. Alla luce di tale normativa l’Ordine ha ritenuto doveroso segnalare tempestivamente gli effetti che possono derivare dal mancato conseguimento dei crediti, al fine di evitarne le conseguenze, con la precisazione che per l’anno 2016 vi è ancora tempo per conseguire i crediti necessari e per segnalare e documentare eventi e impedimenti, anche trascorsi, che giustificano esoneri ed esenzioni, con riduzione del numero dei crediti formativi necessari.
 

Comunicazione dell'Ordine 14 luglio 2016 - Formazione permanente - Aggiornamento

Circolare 13 luglio 2016 - Formazione Continua

COMMISSIONI DELL'ORDINE

Composizione delle Commissioni dell'Ordine
 

DOCUMENTI UFFICIALI Consiglio Nazionale Forense

Regolamento 16 luglio 2014, n. 6 - Formazione Continua
pubblicato sul sito del CNF il 28 ottobre 2014 - in vigore dal 1° gennaio 2015
(Testo aggiornato con le modifiche apportate dal CNF nelle sedute del 30/07/2015, 19/02/2016, 16/12/2016) 
 

Come funziona la nuova formazione continua

 

ESENZIONE IVA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA (quote di iscrizioni ai corsi)

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge n. 247/2012, l'attività di formazione continua deve essere considerata come non commerciale e, come tale, esente da IVA in base all’art. 10 comma, 1, n. 20) del DPR n. 633/1972.
Devono essere considerate, di converso, commerciali le diverse attività consistenti nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e nei corsi per il conseguimento del titolo di specialista (artt. 43 e 9 della legge 247/2012).