Autorizzazione Per La Notifica In Proprio
ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER LA NOTIFICAZIONE IN PROPRIO
La Legge 53 del 1994 dispone e disciplina la notificazione di atti atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (collegamento a normattiva.it)
- Nota del Ministero della Giustizia del 24 novembre 2005
Per ottenere l’autorizzazione a notificare in proprio tramite registro cronologico è necessario depositare in Segreteria (1° box sulla destra) l’istanza con marca da bollo da €16,00 (fac-simile in allegato) insieme ad un Registro Cronologico numerato in alto ogni mezzo foglio.
Dopo una settimana dalla richiesta è possibile passare in Segreteria a ritirare l’autorizzazione e il Registro.
Dalla seconda autorizzazione in poi è necessario depositare il Registro Cronologico e la copia della prima autorizzazione.
Si ricorda che per le notifiche tramite pec non serve l’autorizzazione da parte dell’Ordine e neanche l’utilizzo del Registro Cronologico (istruzioni in allegato).