SPECIALIZZAZIONI, INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ISTANZE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA
È attiva la piattaforma del Consiglio Nazionale Forense per la presentazione delle istanze per il conseguimento del titolo di avvocato specialista.
La piattaforma è accessibile dal seguente indirizzo web:
https://gestionali.consiglionazionaleforense.it/
in cui è anche pubblicato il Manuale dell’Avvocato per le istanze di specializzazione con le istruzioni sulle modalità di accesso e funzionamento della piattaforma e sulla presentazione delle istanze.
Le istanze per il conseguimento del titolo di avvocato specialista possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma CNF.
- Dottorato di ricerca
Articolo 2, comma 3, d.m. 1° ottobre 2020, n. 163
Per gli avvocati che presentano l’istanza in ragione del conseguimento di un dottorato di ricerca non è previsto il superamento di alcuna prova.
Sulla piattaforma CNF devono essere caricati:
a) attestato del titolo di dottorato di ricerca;
b) idonea ed adeguata documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si possa evincere la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca conseguito.
Ulteriori documenti
Delibera CNF 8 aprile 2025, n. 661 (parere su dottorato di ricerca e mantenimento del titolo)
- Corsi di alta formazione specialistica (disposizioni transitorie)
Articolo 14, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 e articolo 2, commi 1 e 2, d.m. 1° ottobre 2020, n. 163
Si rammenta che gli avvocati che richiedono il titolo di specialista ai sensi delle richiamate disposizioni transitorie dovranno superare anche una prova scritta e orale davanti a un’apposita Commissione nominata dal Consiglio Nazionale Forense.
Sulla piattaforma CNF deve essere caricato l’attestato di partecipazione a un Corso rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa.
Ulteriori documenti
- Regolamento Cnf 1/2022 - Modalità di composizione e funzionamento della Commissione di cui all’art. 14, c. 1, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 e modalità di organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale
- Commissione organizzazione e valutazione delle prove
- Indicazioni operative CNF per pagamento quota una-tantum - Partecipazione prove
- Comprovata esperienza
Articoli 6 e 8, d.m. 12 agosto 2015, n. 144
È previsto che gli avvocati richiedenti il titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza siano convocati dal CNF per un colloquio davanti alla Commissione di valutazione prevista dall’articolo 6, comma 4, d.m. 144/2015.
Le istanze devono essere corredate della seguente documentazione da caricare sulla piattaforma CNF:
a) relazione nella quale illustrare e dettagliare ogni singolo incarico fiduciario trattato di cui viene prodotta la specifica documentazione;
b) idonea e adeguata documentazione relativa ad almeno 50 incarichi fiduciari, giudiziali o stragiudiziali, trattati negli ultimi 5 anni, suddivisi in almeno 10 per ogni anno (fatta salva la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2, d.m. 144/2015, che prevede la deroga al previsto numero di incarichi per anno, in relazione alla natura e alla particolare rilevanza degli stessi e delle specifiche caratteristiche del settore dell’indirizzo di specializzazione).
Dalla documentazione caricata nella piattaforma CNF si deve poter evincere la rilevanza per quantità e qualità degli incarichi professionali svolti (con esclusione degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva).
Esemplificativamente si possono allegare: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione ex art. 183 c.p.c., atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione ministeriale la compiuta valutazione dell’inerenza dei titoli alla domanda di inserimento nell’elenco degli avvocati specialisti.
Per la materia stragiudiziale possono essere allegate le interlocuzioni scritte con la parte assistita e/o con la controparte o con eventuali terzi, nonché scritture private, contratti, ecc.
Non sono validamente computabili gli incarichi provenienti da designazione di difensore di ufficio, mentre sono da ritenersi computabili gli incarichi di natura giudiziaria.
Quanto, infine, alla tipologia degli incarichi, posto che l’art. 8, c. 1, lett. b, d.m. cit. fa riferimento alla trattazione e non al conferimento, può essere autonomamente considerata la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (ad es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, incidenti di esecuzione, giudizio di ottemperanza ecc.).
È necessario che la relazione e gli atti o documenti prodotti a supporto dell’istanza siano PREVIAMENTE anonimizzati/pseudonimizzati e caricati in piattaforma per esteso (non è pertanto sufficiente l’allegazione per es. del mero frontespizio).
- Indicazioni per anonimizzazione/pseudonimizzazione
Ulteriori documenti
- Regolamento CNF 3/2024 - procedimento amministrativo relativo al conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza
- Commissioni di valutazione - comprovata esperienza
- Percorsi formativi
Articolo 7, d.m. 144/2015
I percorsi formativi per l’ottenimento del titolo di avvocato specialista non possono avere inizio se non è stata verificata dal Ministero della Giustizia la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal d.m. 144/2015 e alle linee generali (linee guida) elaborate dall’apposita Commissione ministeriale.
- Linee Guida per la formazione specialistica degli avvocati
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Tutte le domande saranno visionate dalla Commissione istituita dall’Ordine degli Avvocati di Milano per la verifica formale della documentazione presentata e saranno, quindi, inoltrate al Consiglio Nazionale Forense cui compete in via esclusiva l’esame delle domande al fine del rilascio del titolo di specialista.
Per ogni eventuale richiesta e precisazione è possibile scrivere all’indirizzo mail: affarigenerali@ordineavvocatimilano.it
Allegato:
D.m. 12 agosto 2015, n. 144 (mod. d.m. 1° ottobre 2020, n. 163)
ISTANZE PER IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA
IMPORTANTE
Gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di avvocato specialista nell’anno 2022 devono trasmettere al Consiglio dell’Ordine, entro il 31 dicembre 2025, la dichiarazione per il mantenimento del titolo conseguito e la relativa documentazione (si veda sotto).
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Il Titolo III del d.m. 144/2015 (articoli 9-11) prevede che – al fine del mantenimento del titolo – l’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine, dimostri alternativamente:
A. di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
B. di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante la trattazione nel triennio di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno. Non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.
Al termine del triennio, l’avvocato deve predisporre apposita dichiarazione, utilizzando il modulo scaricabile in fondo alla pagina, da inviare via PEC all’indirizzo specializzazioni@cert.ordineavvocatimilano.it, unitamente alla documentazione comprovante la formazione o le attività professionali svolte nel settore di specializzazione.
La documentazione comprovante la trattazione degli incarichi professionali fiduciari deve essere trasmessa con invii distinti per ciascun anno del triennio, specificando nell’oggetto:
MANTENIMENTO TITOLO SPECIALISTA – ANNO XXXX – Invio n. X
Sulla base di quanto trasmesso, il Consiglio dell’Ordine esprime parere non vincolante sul mantenimento del titolo. Il parere e la documentazione prodotta dall’avvocato sono trasmessi al Consiglio Nazionale Forense.
Modulo per mantenimento titolo di avvocato specialista
Delibera CNF 8 aprile 2025, n. 661 (parere su dottorato di ricerca e mantenimento del titolo)
D.m. 12 agosto 2015, n. 144 (mod. d.m. 1° ottobre 2020, n. 163)
